TERRE ROVERESCHE, ASSEGNATE CON ASTA PUBBLICA LE PRIME DUE CASE
ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE PERCHE’ IN STATO DI ABBANDONO

Segue un comunicato stampa dell’amministrazione di Terre Roveresche, che applicando la Costituzione, così come suggerito dal Prof. Maddalena e da Attuare la Costituzione, ha acquisito al proprio patrimonio beni abbandonati, per restituirli alla collettività.

Buona lettura.

Terre Roveresche, 10 agosto 2023. A Terre Roveresche ci sono le prime due case assegnate all’asta dal Comune dopo averle acquisite ai proprietari originari che le tenevano in condizioni di forte degrado. Quando nel 2016, Antonio Sebastianelli, da sindaco dell’allora Comune di San Giorgio di Pesaro, ha emanato, per primo in Italia, il ‘Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili in stato di abbandono e poi nel 2019, da primo cittadino del nuovo Ente fuso, lo ha riproposto su più ampia scala, fece un certo ‘rumore’ e non mancò chi la ritenne un’iniziativa destinata ad arenarsi per carenza di fondamenti normativi. Ma non è stato così. E le due assegnazioni degli ultimi giorni lo confermano.

Riavvolgendo il nastro, il Regolamento in questione prevede che in caso di immobili abbandonati da almeno 10 anni, abitazioni, capannoni, terreni e aree edificabili che siano, il Comune invia al proprietario la diffida ad adottare i provvedimenti necessari al ripristino del decoro e della sicurezza nel termine perentorio di 120 giorni più 180. Dopodiché, in caso di inottemperanza, l’Ente acquisisce tali beni al proprio patrimonio, stabilendo un loro utilizzo che ne consenta la riqualificazione. Utilizzo che può consistere, se si tratta di una casa, anche nella sua assegnazione a privati o ditte ad un prezzo simbolico di 1 euro, col patto che ne effettuino il recupero.

“I criteri previsti dall’asta pubblica per l’assegnazione – spiega Sebastianelli -, non riguardano il prezzo, che è appunto simbolico, ma una serie di altri criteri con relativo punteggio. Si privilegiano, ad esempio, le giovani coppie di età inferiore ai 40 anni e chi destinerà l’immobile a prima casa, oppure ad attività ricettive, commerciali o artigianali. Per uno dei due edifici assegnati, ubicato nel municipio di San Giorgio – aggiunge il sindaco –, abbiamo già sottoscritto l’atto di concessione davanti al notaio Dario Colangeli di Fano con l’aggiudicatario, Florin Mihai Tufan, un artigiano residente a Mondavio. Per il secondo, che si trova a Barchi, faremo il rogito nel prossimi giorni. Va rimarcato che all’assegnatario viene concesso il diritto di superficie dell’immobile per 99 anni (con mantenimento della nuda proprietà in capo al Comune) e lui si impegna a procedere, a sue spese, alla riqualificazione dell’immobile entro 18 mesi e a mantenerlo in buono stato per tutto il periodo contrattuale. Da quando è stato introdotto il Regolamento, abbiamo emanato 11 diffide ed effettuato 5 acquisizioni: 1 terreno in località Montecucco, che è diventato un parco pubblico e 4 edifici. Di questi, uno, a Piagge, verrà demolito, due sono stati già assegnati e per un altro, che si trova a Rupoli, sarà fatta a breve l’asta di assegnazione”.

L’impalcatura giuridica di questa ‘operazione’ scaturisce dal fatto che la proprietà privata non è garantita come diritto soggettivo assoluto, ma in quanto finalizzata ad assicurare una funzione sociale del bene. Un principio, sostenuto con forza, muovendo dall’art. 42 della Costituzione Italiana, dal professor Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, secondo cui se il singolo non utilizza un bene e, peggio ancora, lo lascia in stato di incuria, facendone un potenziale pericolo per l’ambiente o per la pubblica incolumità, il popolo sovrano se lo riprende.

“Insomma – conclude il sindaco – la nostra è un’iniziativa che trova fondamento nella Carta Costituzionale, come autorevolmente sostenuto dal professor Maddalena, con cui ci siamo più volte confrontati e che ringrazio per la sua lucida analisi giuridica. La finalità che ci muove non è certo di carattere ‘punitivo’, ma è quella di restituire ad un bene la sua funzione, eliminando, contestualmente, condizioni di degrado che potrebbero minare la pubblica e privata incolumità e generare potenziali occasioni per attività e comportamenti illeciti.

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Difendiamo la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano

Difendiamo la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano

La notizia odierna che sollecita il mio interesse per la tutela del demanio pubblico inalienabile del Popolo italiano riguarda la vendita del complesso monumentale di Villa Ludovisi e in particolare del Casino dell’Aurora sulle mura del quale c’è un dipinto del Caravaggio di inestimabile valore.

A causa di controversie fra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi è in corso un’asta per la vendita di detto complesso. Al riguardo è da precisare che, su Villa Ludovisi e sul Casino dell’Aurora, che costituiscono un bene culturale di altissimo valore, grava la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano estrinsecatosi nei vincoli artistici e storici cui il complesso è sottoposto.

La vendita all’asta di cui si discute non tiene conto del fatto che sul detto complesso gravano due beni giuridici, quello culturale, in proprietà pubblica demaniale, e quello economico, in proprietà privata degli eredi Boncompagni Ludovisi.

Ai sensi della vigente Costituzione, e precisamente dell’articolo 42, primo comma, primo alinea, la proprietà pubblica non ha limiti e prevale sulla proprietà privata.

Ne consegue che tutti i beni in proprietà privata, qualora il privato voglia disfarsene, devono tornare nella proprietà pubblica del Popolo. Ed è per questo che la legge del 1939, transitata nel codice dei beni culturali e paesaggistici, ha previsto che in caso di vendita lo Stato ha diritto di prelazione pagando il prezzo della aggiudicazione.

Desidero aggiungere che qualora tale prezzo risultasse ancora esorbitante, come è quello posto a base d’asta, il ministero dei beni culturali è tenuto ad espropriare il bene di cui si tratta versando un’equa indennità, calcolata dagli uffici tecnici competenti.

Lo impongono i seguenti articoli della Costituzione: il già citato articolo 42, primo comma, in base al quale la socializzazione del bene non ha limiti (vedi lavori preparatori); il secondo comma, secondo il quale: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale” e lo Stato non può esimersi dal dovere di assicurare la funzione sociale di questo bene che sarebbe frustrata dall’acquisto di privati, specialmente stranieri (si parla di Bill Gates e di Emiri arabi); l’articolo 41 secondo il quale: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ed è fuori discussione il fatto che il mancato acquisto alla proprietà pubblica di tale bene costituisca un danno per la collettività e violerebbe il principio dell’utilità pubblica.

Invito perciò il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini a tener conto, non solo delle indicazioni di legge, ma anche di quanto risulta da una lettura attenta degli indicati principi costituzionali.

Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

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