Mentre l’infezione da corona virus galoppa velocemente nel mondo, la discussione si concentra ora sulla obbligatorietà o meno dei vaccini.
Al riguardo puntualizziamo le seguenti osservazioni.
L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, sancendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. A questo articolo fa riscontro l’articolo 2 della Costituzione secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Da queste due chiare disposizioni si rileva che il diritto fondamentale dell’individuo deve coincidere con l’interesse della collettività, cioè di tutti gli altri cittadini, verso i quali esistono doveri inderogabili di solidarietà sociale.
Dunque in linea di principio la Repubblica può e deve imporre trattamenti obbligatori quando si tratta di tutelare la salute e la vita di tutti i cittadini.
Particolare attenzione merita l’ultima citata frase dell’articolo 32 Cost. secondo la quale: “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Questo significa che il trattamento sanitario deve rispettare la dignità umana dei singoli e dell’intero Popolo e che non sono ammissibili trattamenti che tale dignità violano.
Stabilito che la vaccinazione non è un trattamento che viola la dignità della persona umana, si può dire che la possibilità di una vaccinazione obbligatoria è pienamente consentita dalla Costituzione.
Ovviamente a questo punto la situazione di diritto incontra il limite della situazione di fatto: deve trattarsi di un trattamento sicuro, che, allo stato attuale della scienza e delle sperimentazioni al riguardo eseguite, non rechi danno alla persona, e questo lo devono dire e provare i competenti in materia.
Quello che è vietato dalla Costituzione è porre limiti agli altri diritti fondamentali, ponendo come condizione per il loro esercizio l’effettuazione della vaccinazione. In questo caso si ha la violazione diretta dei diritti fondamentali al cui esercizio si pongono limitazioni.
Insomma l’autorità dello Stato deve tutelare in prima linea la salute e la vita degli uomini, mentre la compressione degli altri diritti discende come conseguenza naturale dall’attuazione di tale tutela, la quale, come noto, prevale su tutti gli altri diritti e interessi.
Quindi, la nostra Costituzione, come al solito, non lascia dubbi a chi la legge in modo diretto e non preconcetto.
Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”
… che come noto prevale…
Ma stiamo scherzando, spero.
Maddalena è terrorizzato dal covid e quindi ha semplicemente smesso di ragionare.
“Ovviamente a questo punto la situazione di diritto incontra il limite della situazione di fatto: deve trattarsi di un trattamento sicuro, che, allo stato attuale della scienza e delle sperimentazioni al riguardo eseguite, non rechi danno alla persona, e questo lo devono dire e provare i competenti in materia.” Il prof. Maddalena scriveva questo articolo nel dicembre 2020. Nel frattempo si spera si sia documentato sulla “sicurezza del trattamento”
[…] …la Repubblica può e deve IMPORRE trattamenti OBBLIGATORI…https://www.attuarelacostituzione.it/2020/12/30/se-e-come-intendere-lobbligatorieta-dei-vaccini-anti… […]
[…] …la Repubblica può e deve IMPORRE trattamenti OBBLIGATORI…https://www.attuarelacostituzione.it/2020/12/30/se-e-come-intendere-lobbligatorieta-dei-vaccini-anti… […]