Sganciarsi dalla Costituzione è negare ai beni qualsiasi tutela giuridica

Sganciarsi dalla Costituzione è negare ai beni qualsiasi tutela giuridica

L’articolo, a firma Mattei/Lucarelli sulla tutela dei beni comuni, apparso sul Fatto Quotidiano di oggi 10 aprile, non espone esattamente i termini della questione.

A fondamento della svendita dei beni demaniali ci sono varie leggi incostituzionali, quali quelle approvate dal Governo Berlusconi, si veda legge 400 del 2001, nonché il decreto legislativo numero 85 del 2010, che considerano alienabili anche i beni artistici e storici con la stessa iscrizione nell’elenco degli immobili da vendere.

La delibera della commissione Rodotà sui beni comuni non protegge minimamente tali beni, concedendo la titolarità dei beni stessi a privati e pubbliche amministrazioni, laddove, a termine di Costituzione, sono inalienabili, inusocapibili e inespropriabili soltanto i beni di proprietà pubblica, cioè di proprietà collettiva demaniale.

Nella delibera della commissione Rodotà c’è un aberratio ictus (errore della finalità): ciò che si deve cambiare è la nozione stessa di proprietà di cui all’articolo 832 del Codice Civile, da interpretarsi alla luce degli articoli 41 e 42 della Costituzione (interpretazione costituzionalmente orientata), nonché le leggi incostituzionali sopra indicate.

È la Costituzione (art.42 Cost.) che distingue i beni in commercio dai beni fuori commercio e non c’è salvezza per i beni comuni se non ci si fonda sulle disposizioni costituzionali.

In fondo i beni comuni, cioè i beni che offrono utilità pubbliche sono di per se beni demaniali e non è agendo contro il Demanio che si riesce a proteggerli.

Lo sganciamento dei beni comuni dal concetto fondamentale di proprietà collettiva demaniale è un errore fortemente censurabile perché sottrae tali beni alle norme costituzionali di rango superiore, considerandoli alla stregua di un errato concetto di proprietà privata.

Attuare la Costituzione vuol dire salvare i beni comuni, sganciarsi dalla Costituzione significa negare a questi beni qualsiasi tutela giuridica, rimettendoli alla volontà dei privati.

Quanto si è detto in ordine alla delibera della commissione Rodotà è documentato dagli atti del ministero della Giustizia del 15 febbraio 2008 sotto il titolo “materiali di lavoro della commissione Rodotà”. È sufficiente leggere cosa è scritto in questi atti per convincersi delle erroneità degli stessi. Che valga il vero!

Professor Paolo Maddalena.

Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

 

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