A proposito della Tap sono state racontate delle pure sciocchezze. Niente impedisce al Ministro dell’Ambiente di adottare misure di precauzione e di ripristino per evitare il grave danno all’ambiente e alla salute che tale costruzione comporta.
Inoltre il Ministro dell’Ambiente ha il dovere, ai sensi dell’articolo 311 del decreto legislativo numero152 del 2006, di promuovere un’azione civile risarcitoria per ottenere il ripristino o il risarcimento del danno per equivalente.
Tale azione deve essere rivolta contro i soggetti privati che hanno prodotto il danno. Nello stesso tempo il Ministro dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 313 del citato decreto legislativo numero 152 del 2006 comma 6, deve inviare rapporto alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio, al fine di promuovere un’azione di responsabilità ambientale nei confronti dei soggetti pubblici che hanno autorizzato l’esecuzione di dette opere.
Che si tratti di danno ambientale o danno alla salute è un fatto accertato scientificamente e scientificamente indiscutibile. D’altro canto non esiste nessun argomento giuridico in base al quale possono essere violati i diritti fondamentali dei cittadini alla salute e all’ambiente, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.
In caso di omissione le responsabilità potrebbero passare in capo all’attuale governo per non aver tutelato i predetti diritti fondamentali.
Inoltre i comitati NoTap possono anche essi agire davanti al giudice ordinario con un’azione di ripristino o di risarcimento del danno ambientale chiedendo, ai sensi dell’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, l’immediata sospensione dei lavori.
Professor Paolo Maddalena.
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”.