A proposito dell’Ilva, si deve porre in rilievo che, qualunque sia il contenuto del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’aggiudicazione sarebbe un atto fortemente viziato, che riverberebbe i suoi effetti sul contratto successivo fino a farlo apparire nullo ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.
Infatti è evidente che trasferire il profitto d’impresa agli indiani di Mittal e condannare gli italiani alla distruzione ambientale del territorio, alla perdita della salute (oltre che del lavoro) e, infine, alla morte, comporterebbe non solo l’annullabilità della scelta amministrativa, ma anche la nullità del conseguente contratto per “illiceità della causa”.
Si tratterebbe in sostanza di un evidente contrasto con quanto prescrive l’articolo 1343 del Codice Civile a proposito della violazione di norme imperative, quali indubbiamente sono i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti di ogni cittadino.
E’ superfluo aggiungere che ciò comporterebbe l’applicazione anche di quanto dispone l’articolo 28 Cost. sulle responsabilità civili, penali e amministrative.
Professor Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Presidente dell’Associazione “Attuare la Costituzione”.
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