-Su richiesta di alcuni lettori precisiamo che:-
Popolo e Nazione sono due parole che hanno pressapoco lo stesso significato. Con la parola Popolo si intende l’insieme dei cittadini che “vogliono” stare insieme (come è, ad esempio, negli Stati Uniti), con la parola Nazione si intende l’insieme dei cittadini, che “si sentono” di stare insieme a causa delle loro origini storiche, della loro cultura, della loro lingua, ecc.).
Insomma, senza andare troppo per il sottile, le due parole sono giuridicamente equivalenti. Ai nostri fini è centrale il concetto “della parte e del tutto”. Il “Corpo elettorale” è costituito da quei cittadini che hanno la capacità di votare, e, come “parte del tutto” (il Popolo), il loro voto è volto a “determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.), con effetti anche su coloro che non hanno la capacità elettorale. Ai fini della determinazione della legittimazione ad agire in giudizio, a mio avviso, occorre collegare il diritto di voto di cui all’art. 48 Cost., a quanto sancisce l’art. 2 della Costituzione, che, nella sostanza, afferma in modo chiaro il recepimento in Costituzione del sopra detto concetto della “parte e del tutto”. Infatti, l’art. 2 Cost. afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per cui, quando un cittadino vota, ovviamente, non vota solo come “singolo”, ma anche come “membro della Comunità politica” della quale fa parte, e cioè della “Comunità statale” o delle “Comunità locali” (art. 114 Cost.). Gli “eletti”, peraltro, “rappresentano” le “Comunità politiche”: quelle “comunali”, quelle “regionali” e quelle “statali”. Non per niente si afferma oramai universalmente che lo Stato previsto in Costituzione è lo “Stato comunità” e l’art. 67 Cost. sancisce che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.
Paolo Maddalena